Esistono tre tipologie di accesso agli atti:
L’Accesso documentale è l’accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990.
Consiste nel diritto di avere piena conoscenza dei documenti amministrativi da parte dei soggetti che dichiarino e dimostrino di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.
L'Accesso civico è l’accesso disciplinato dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013 e concerne dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria.
L'Accesso civico generalizzato è l’accesso disciplinato dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 e contiene i dati ed i documenti ulteriori rispetto a quelli a pubblicazione obbligatoria.
Si ricorda che la risposta agli accessi agli atti potrebbe subire esclusioni o limitazioni in virtù del rispetto della normativa in materia privacy e/o di altre normative in vigore.
Per approfondimenti consultare il vigente regolamento comunale in materia di diritto di accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato (sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali - REGOLAMENTI ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI)
Per l’accesso documentale agli atti relativi a Pratiche Edilizie e agli atti della Polizia Municipale consultare i link tematici: