DIRIGENTE
Dott. Riccardo Barbaro
RESPONSABILE/REFERENTE
Dott.ssa Laura Oddenino
Indirizzo via Palazzo di Città, 10
ospitato c/o Sportello Unico al cittadino
Orario
lunedì 9-12
mercoledì 14-16
Servizio Politiche Sociali
+39 011.9428252/347/265
C.S.S.A.C.
Strada Valle Pasano 4
+39 011.9427136
E-mail
sportellosociale@comune.chieri.to.it
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento pre-adottivo, spetta a:
L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente.
Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
La domanda va presentata al comune di residenza,al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione (articoli 17 e seguenti del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido pre-adottivo.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno perle famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. Per l'anno 2020 l'importo è di € 1.740,60.
L'INPS pubblicaogni annol'importo che è consultabile sul sito alla voce"assegno di maternità dei Comuni".